Azienda agricola con o senza iap? Ovvero tutto quello che avresti voluto veramente capire sullo iap

CHIUNQUE PUÒ AVVIARE UN’ATTIVITÀ AGRICOLA IN FORMA INDIVIDUALE O DI SOCIETÀ.

Per il riconoscimento delle agevolazioni (fiscali, oneri tributari, ecc..) l’attività agricola deve essere prevalente. Perché sia riconosciuta la prevalenza è sufficiente aprire una partita IVA con codice ATECO prevalente 01 (Agricoltura) e l’iscrizione al Registro Imprese (Camera di Commercio della propria provincia in cui ha sede l’attività) con la qualifica di Impresa Agricola.

L’attività agricola quando non prevalente può essere esercitata come una normale attività produttiva.

L’Imprenditore Agricolo è definito dall’art 2135 del Codice Civile.

L’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) è l’imprenditore in possesso di conoscenze e competenze professionali, che dedica almeno il 50% del suo tempo lavorativo e percepisce almeno il 50% del suo reddito dalla attività agricola. Questi parametri scendono al 25% quando l’attività è svolta in aree definite svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/99. Lo IAP può svolgere la sua attività nella forma individuale o in società agricole.

LE SOCIETÀ AGRICOLE POSSONO ESSERE COSTITUITE NELLA FORMA DI:

  • società di persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.),

  • società di capitali (s.r.l. o s.p.a.)

  • cooperative.

Per essere qualificate come società agricole devono sempre essere rispettati tre requisiti. Due requisiti sono di carattere formale, riguardano il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto, mentre il terzo requisito, di natura sostanziale, riguarda le persone dei soci o degli amministratori.

Esercizio esclusivo dell’attività agricola

La società agricola deve avere come oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse. Tali attività sono individuate dall’art. 2135 del codice civile e tra quest’ultime rientrano la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e tutte le attività connesse. Secondo il suddetto articolo, per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono tutte le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per quanto riguarda invece le attività connesse, quest’ultime sono individuate in:

  • le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;

  • la fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell’azienda agricola;

  • l’agriturismo.

Al riguardo, l’articolo 36, comma 8, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha modificato l’art. 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, precisando che non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole le attività commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari a patto che siano finalizzate a migliorare l’attività agricola. Per questo motivo, secondo la circolare 50/E 2010 dell’Agenzia Entrate la società che effettui attività di locazione, comodato e affitto di immobili per uso abitativo, oppure terreni e fabbricati a uso strumentale delle attività agricole, resta agricola se queste attività sono marginali, con entrata non superiori al 10% del ricavo complessivo.

Ragione sociale

Tutte le società possono qualificarsi come società agricola. Questo deve essere messo in evidenza con l’obbligatoria indicazione nella ragione o denominazione sociale del termine “società agricola”.

Ruolo dello IAP

L’ultimo requisito, fondamentale, cambia a seconda del tipo di società prescelta.

Nelle società di persone almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD). I rimanenti soci non devono essere necessariamente agricoltori, indipendentemente dal loro numero. Nel caso in cui si tratti di società in accomandita semplice (s.a.s.) è necessario che almeno un socio accomandatario deve essere  imprenditore agricolo professionale.

Nelle società di capitali deve possedere il requisito dell’imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto almeno un amministratore. Nelle società di capitali, gli amministratori possano anche non essere soci, quindi una società agricola a responsabilità limitata, anche unipersonale o per azioni può non avere tra i suoi soci un agricoltore.

Nelle società cooperative di produzione, è richiesto che almeno un amministratore, che sia anche socio, abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto Nelle società cooperative di conduzione,  almeno 1/5 dei soci deve possedere la qualifica di IAP .

L’art. 1 comma 3-bis, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 stabilisce che la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata dall’amministratore a una sola società.

Per quanto riguarda invece il ruolo dell’amministratore al fine di maturare i requisiti richiesti alle società agricole, vale la pena soffermarsi sull’interpretazione che emerge dalla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, all’interpello n. 909-216/2006, prot. 909-32505/2006 datata 20 luglio 2006.

Nelle società di persone, la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto deve essere presente in capo ad almeno uno dei soci. La differenza fondamentale quindi sta nel fatto che, nelle società semplice, il socio qualificato come IAP o CD, può non essere amministratore ma garantire comunque il requisito sostanziale alla società agricola.

ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ AGRICOLA NELLA FORMA DI S.R.L.

  • costituzione della Società agricola sotto forma di S.R.L. (effettuata tramite un Notaio);

  • apertura della Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate (effettuata tramite un Commercialista);

  • attivazione di una casella di posta elettronica certificata (effettuata dall’amministratore per conto della Società);

  • iscrizione della Società nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese e nel REA repertorio economico amministrativo della provincia dove è situata la sede legale della società (effettuata tramite un Notaio);

  • acquisizione da parte della Società di un’azienda agricola avviata e/o avvio di un’azienda agricola ex novo da parte della Società, mediante acquisto di terreni oppure la conduzione in affitto del fondo rustico e/o comodato d’uso gratuito del fondo rustico (effettuati dall’amministratore per conto della Società);

  • presentazione della domanda di “Inizio attività” presso il Registro delle Imprese della Provincia dove è situata la sede legale della società, con contestuale iscrizione della Società nella “sezione speciale Agricola”,

  • iscrizione dell’amministratore nella “Gestione Agricoli Autonomi” presso l’INPS (sistema online telematico ComUnica)

  • richiesta di apertura del fascicolo aziendale ad un centro assistenza agricola (effettuata dall’amministratore);

  • iscrizione presso gli uffici provinciali UMA per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto del carburante agricolo (effettuata dall’amministratore).

La presenza dello IAP  è necessaria al momento della costituzione della Società.

Il compenso dell’amministratore IAP è definito da un Varbale dell’assemblea dei soci ed è configurato come un “Incarico con mandato” affine a un Co.Co.Co. con busta paga mensile. I contributi sul compenso sono 1/3 a carico dello IAP e 2/3 a carico dell’azienda. Quando previsto dall’Assemblea dei Soci la quota di 1/3 a carico dello IAP può essere rimborsato in busta paga.

Lo IAP deve dimostrare di dedicare il 50%+1 del suo tempo all’azienda agricola e di ottenere 50%+1 dei suoi redditi dall’azienda agricola, pena la perdita del titolo. In zone svantaggiate la percentuale scende al 25%. L’amministratore IAP può non essere delegato e quindi essere un membro del consiglio di amministrazione. Lo IAP può  conferire la qualifica a solo una società agricola.

Previous
Previous

L’aspetto fiscale del Coltivatore Diretto